Art. 2.

      1. Per sistema obbligatorio di tracciabilità si intende l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.
      2. La conoscenza del luogo di origine o della materia prima è assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentono l'individuazione, adeguata e trasparente,

 

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delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione di un prodotto.
      3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi è assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle fasi esercitate, per garantire la sicurezza, per prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente nonché per consentire scelte consapevoli da parte del consumatore finale.