1. Per sistema obbligatorio di tracciabilità si intende l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.
2. La conoscenza del luogo di origine o della materia prima è assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentono l'individuazione, adeguata e trasparente,